I COMPITI ISTITUZIONALI 

  1. Il Vicedirettore Generale, nominato dal Direttore Generale sentito il Presidente, è scelto tra il personale dell’Amministrazione Centrale, sostituisce il Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vicedirettore Generale fa fede dell’assenza o dell’impedimento del Direttore Generale.
  2. Il Vicedirettore Generale coordina l’Ufficio Ordinamento e Struttura Tecnica di Supporto all’OIV, previsto dalla legge, nonché l’Ufficio Processi e dati.
  3. Il Vicedirettore Generale funge da raccordo tra l’Amministrazione Centrale, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo, assicurandosi che le Direzioni ed i Servizi Professionali diano corso agli adempimenti amministrativi connessi alle determinazioni emanate dagli organi dell’Istituto.
  4. Al Vicedirettore Generale possono essere assegnati compiti o progetti specifici da coordinare.
  5. Il Vicedirettore Generale si avvale dell’Ufficio di Segreteria del Direttore Generale, che lo assiste nello svolgimento dei compiti attribuitigli e/o delegati dal Direttore Generale.