Direttore Generale

DIRETTORE GENERALE 

  1. In attuazione dell’art. 29 dello Statuto il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest’ultima, svolge i compiti ivi previsti. 
  2. Il Direttore Generale può conferire deleghe per attività gestionali di sua competenza. 
  3. Il Direttore Generale cura le relazioni istituzionali con le Direzioni Generali del Ministero vigilante e con i Ministeri di riferimento e partecipa ai tavoli negoziali con le OO.SS. 
  4. Il Direttore Generale può affidare compiti o conferire deleghe al Vicedirettore Generale per specifiche materie. Le deleghe e i compiti terminano alla scadenza del mandato del Direttore Generale e possono essere revocati in qualunque momento.